Processo completo di annullamento nelle Filippine

Processo di annullamento nelle Filippine

Regola sulla dichiarazione di nullità assoluta dei matrimoni nulli e annullamento dei matrimoni annullabili
(marzo 4, 2003)

Sezione 1. Campo di applicazione – Questa regola disciplina petizioni per la dichiarazione di nullità assoluta dei matrimoni nulli e l ” annullamento dei matrimoni annullabili ai sensi del Codice della famiglia delle Filippine.

Il regolamento del tribunale si applica suppletorily.

Sez.2. Petizione per la dichiarazione di nullità assoluta dei matrimoni nulli.

(a) Chi può presentare. – Una petizione per la dichiarazione di nullità assoluta del matrimonio nullo può essere presentata esclusivamente dal marito o dalla moglie. (n)

(b) Dove archiviare. – La petizione deve essere presentata al Tribunale della famiglia.

(c) Impressibilità dell’azione o della difesa. – Un’azione o una difesa per la dichiarazione di nullità assoluta del matrimonio nullo non prescriverà.

(d) Cosa sostenere. – Una petizione ai sensi dell’articolo 36 del Codice della famiglia deve in particolare sostenere i fatti completi che dimostrano che una o entrambe le parti erano psicologicamente incapaci di rispettare gli obblighi coniugali essenziali dei matrimoni al momento della celebrazione del matrimonio, anche se tale incapacità si manifesta solo dopo la sua celebrazione.

I fatti completi dovrebbero far valere le manifestazioni fisiche, se ce ne sono, come sono indicative di incapacità psicologica al momento della celebrazione del matrimonio, ma il parere di esperti non deve essere sostenuto.

Sez.3. Petizione per l’annullamento di matrimoni annullabili. –

(a) Chi può presentare. – Le seguenti persone possono presentare una petizione per l’annullamento del matrimonio annullabile base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’Articolo 45 del Codice di Famiglia e entro il termine sopra indicato:

(1) Il contraente di cui un genitore o un tutore, o da persona che eserciti sostituire la potestà genitoriale non ha dato il suo consenso, entro cinque anni, dopo aver raggiunto l’età di venti-one, a meno che, dopo aver raggiunto l’età di venti-one, tale parte liberamente convivono con l’altro come marito o moglie; o il genitore, tutore o persona giuridica responsabile del contraente, in qualsiasi momento, prima che tale partito ha raggiunto l’età di ventuno;

(2) Il sano coniuge, che non aveva alcuna conoscenza della pazzia; o da un parente, tutore o persona giuridica responsabile del folle, in qualsiasi momento prima della morte di una delle parti; o insano coniuge durante un intervallo lucido o dopo aver riconquistato la sanità mentale, a condizione che il richiedente, dopo essere venuto a ragione, ha liberamente, non coabita con l’altro come marito o moglie;

(3) La parte lesa il cui consenso è stato ottenuto per frode, entro cinque anni dalla scoperta della frode, a condizione che detta parte, con piena conoscenza dei fatti costituenti la frode, non abbia liberamente convissuto con l’altra come marito o moglie;

(4) La parte lesa il cui consenso è stato ottenuto con la forza, l’intimidazione o l’influenza indebita, entro cinque anni dal momento in cui l’intimidazione forzata, o l’influenza indebita è scomparsa o cessata, a condizione che la forza, l’intimidazione o l’influenza indebita siano scomparse o cessate, detta parte non abbia successivamente convissuto liberamente con;

(5) La parte lesa, di cui l’altro coniuge è fisicamente incapace di consumare il matrimonio con la altro, e tale incapacità continua e sembra essere incurabile, entro cinque anni dopo la celebrazione del matrimonio; e

(6) La parte lesa in cui l’altra parte è stato afflitto con un sessualmente trasmissibili disease trovato ad essere seri e sembra essere incurabile, entro cinque anni dopo la celebrazione del matrimonio.

(b) Dove archiviare. – La petizione deve essere presentata al Tribunale della famiglia.

Sez.4. Sede. – La petizione deve essere depositata presso il Tribunale della famiglia della provincia o della città in cui il richiedente o il convenuto risiede da almeno sei mesi prima della data di deposito, o nel caso di un convenuto non residente, dove può essere trovato nelle Filippine all’elezione del richiedente.

Sez.5. Contenuto e forma della petizione. –

(1) La petizione deve far valere i fatti completi che costituiscono la causa del ricorso.

(2) deve indicare i nomi e l’età dei figli comuni delle parti e specificare il regime che disciplina i loro rapporti di proprietà, nonché le proprietà coinvolte.

Se non esiste una disposizione adeguata in un accordo scritto tra le parti, il richiedente può richiedere un ordine provvisorio per il sostegno sponsale, la custodia e il sostegno dei figli comuni, i diritti di visita, l’amministrazione di beni comunitari o coniugali e altre questioni che richiedono un’azione urgente.

(3) deve essere verificato e accompagnato da una certificazione contro forum shopping. La verifica e la certificazione devono essere firmate personalmente dal richiedente. Nessuna petizione può essere presentata esclusivamente da un avvocato o attraverso un avvocato di fatto.

Se il firmatario si trova in un paese straniero, la verifica e la certificazione contro forum shopping devono essere autenticate dal funzionario debitamente autorizzato dell’ambasciata filippina o legazione, console generale, console o vice-console o agente consolare in detto paese.

(4) è depositato in sei copie. Il richiedente deve servire una copia della petizione presso l’ufficio del Procuratore generale e l’ufficio della città o procuratore provinciale, entro cinque giorni dalla data del suo deposito e presentare al tribunale la prova di tale servizio entro lo stesso periodo.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti precedenti può essere motivo di licenziamento immediato della petizione.

Sez.6. Comparizione. – La notificazione e comunicazione è disciplinata dalla regola 14 del Regolamento del Tribunale e dalle seguenti regole:

(1) se il convenuto non può essere situato presso il suo indirizzo o la sua ubicazione è sconosciuta e non può essere accertata con diligente indagine, servizio di convocazione, possono, con il permesso della corte, essere effettuato su di lui mediante la pubblicazione di una volta alla settimana per due settimane consecutive in un quotidiano a diffusione nelle Filippine e in luoghi quali il giudice può ordinare In aggiunta, una copia dell’atto di citazione deve essere notificato al convenuto al suo ultimo indirizzo conosciuto, per posta raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, il giudice può ritenere sufficiente.

(2) La citazione da pubblicare deve essere contenuta in un’ordinanza del tribunale con i seguenti dati:
(a) titolo del caso; (b) numero del fascicolo; (c) natura della petizione; (d) motivi principali della petizione e dei rilievi richiesti; e (e) una direttiva per il convenuto di rispondere entro trenta giorni dall’ultimo numero di pubblicazione.

Sez.7. Mozione di rigetto. – Non è ammessa alcuna mozione di rigetto se non per mancanza di giurisdizione sull’oggetto o sulle parti; a condizione, tuttavia, che qualsiasi altro motivo che potrebbe giustificare un licenziamento del caso possa essere sollevato come difesa affermativa in una risposta.

Sez.8. Risposta. –

(1) Il convenuto deve presentare la sua risposta entro quindici giorni dalla notifica della citazione, o entro trenta giorni dall’ultimo numero di pubblicazione in caso di notifica della citazione mediante pubblicazione. La risposta deve essere verificata dal convenuto stesso e non da un avvocato o un avvocato di fatto.

(2) Se il convenuto non presenta una risposta, il tribunale non lo dichiara in mora.

(3) Se non viene presentata alcuna risposta o se la risposta non offre una questione, il tribunale ordina al pubblico ministero di indagare se esiste una collusione tra le parti.

Sec.9. Rapporto di indagine del pubblico ministero. –

(1) Entro un mese dal ricevimento dell’ordinanza del tribunale di cui al paragrafo 3 della sezione 8 di cui sopra, il pubblico ministero presenta una relazione al tribunale che indica se le parti sono in collusione e ne trasmette copia alle parti e ai loro rispettivi consigli, se del caso.

(2) Se il pubblico ministero constata l’esistenza di una collusione, ne indica la base nella sua relazione. Le parti depositano le loro rispettive osservazioni sulle conclusioni entro dieci giorni dal ricevimento di una copia di una relazione.La corte fissa la relazione per l’udienza e, se convinta che le parti siano colluse, respinge la petizione.

(3) Se il pubblico ministero riferisce che non esiste alcuna collusione, il tribunale fissa la causa per il processo preliminare. Il pubblico ministero è tenuto a comparire davanti allo Stato nell’udienza preliminare.

Sec.10. Assistente sociale. – Il tribunale può richiedere a un assistente sociale di condurre uno studio di caso e presentare il rapporto corrispondente almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare. Il tribunale può anche richiedere uno studio di caso in qualsiasi fase del caso, se necessario.

Sez.11. Pre-processo. –

(1) Pre-trial obbligatoria. – Un pre-processo è obbligatorio. Su mozione o motu proprio, il giudice fissa l’udienza preliminare dopo che l’ultima memoria è stata notificata e depositata, o al ricevimento della relazione del pubblico ministero che non esiste alcuna collusione tra le parti.

(2) Avviso di pre-trial. –

(a) L’avviso di pre-prova deve contenere:

(1) la data di pre-trial conferenza; e

(2) un ordine di dirigere le parti di file e servire i loro rispettivi pre-trial slip in modo che assicurano la ricezione della stessa da parte della controparte almeno tre giorni prima della data di pre-processo.

(b) La comunicazione deve essere notificata separatamente alle parti e ai rispettivi consigli nonché al pubblico ministero. È loro dovere presentarsi personalmente all’udienza preliminare.

(c) L’avviso di pre-trial deve essere inviato al convenuto anche se non presenta una risposta. In caso di citazione per pubblicazione e il convenuto non ha presentato la sua risposta, l’avviso di pre-processo è inviato al convenuto al suo ultimo indirizzo noto.

Sec.12. Contenuto del processo preliminare. – Il fascicolo preliminare contiene quanto segue:

(a) Una dichiarazione della volontà delle parti di stipulare accordi come consentito dalla legge, indicando i termini desiderati;

(b) Un breve esposto dei rispettivi diritti insieme con le leggi e le autorità;

(c) Ammesso i fatti e le proposte di stipula dei fatti, così come contestato problematiche legali;

(d) Tutti i documenti che devono essere presentati, tra cui il parere di esperti, se del caso, brevemente affermare o descrivere la natura e la finalità della stessa;

(e) Il numero e i nomi dei testimoni e dei loro rispettivi giurate; e

(f) le altre questioni che la corte può richiedere.

La mancata presentazione del fascicolo preliminare o il mancato rispetto del contenuto richiesto hanno lo stesso effetto della mancata presentazione del fascicolo preliminare ai sensi dei paragrafi successivi.

Sec.13. Effetto della mancata apparizione al processo preliminare. –

{a) Se il firmatario non si presenta personalmente, il caso sarà respinto a meno che il suo avvocato o un rappresentante debitamente autorizzato compaia in tribunale e dimostri una valida scusa per la mancata apparizione del firmatario.

(b) Se il convenuto ha presentato la sua risposta ma non si presenta, il tribunale procede con il processo preliminare e richiede al pubblico ministero di indagare sulla mancata comparizione del convenuto e presentare entro quindici giorni successivi un rapporto al tribunale che dichiari se la sua non comparizione è dovuta a collusione tra le parti. Se non vi è collusione, la corte esige che il pubblico ministero intervenga per conto dello Stato durante il processo nel merito per impedire la soppressione o la fabbricazione delle prove.

Sec.14. Conferenza preliminare. – Alla conferenza preliminare, il tribunale:

(a) Può sottoporre le questioni a un mediatore che assiste le parti nel raggiungimento di un accordo su questioni non vietate dalla legge.

Il mediatore presenta una relazione entro un mese dal rinvio, che, per ragioni fondate, la corte può prorogare per un periodo non superiore a un mese.

(b) Nel caso in cui la mediazione non è utilizzata o in cui fallisce, il tribunale procederà con la conferenza preliminare, in cui prenderà in considerazione l’opportunità di ricevere la testimonianza di esperti e altre questioni che possono aiutare nella pronta disposizione della petizione.

Sec.15. Ordine preliminare. –

{a) Il procedimento nell’udienza preliminare è registrato. In caso di risoluzione del preliminare, il giudice emette un pre-ordine di prova, che deve recitare nel dettaglio degli argomenti affrontati nella conferenza, i provvedimenti presi in materia, gli emendamenti ammessi su memorie, e, tranne una terra di dichiarazione di nullità o di annullamento, gli accordi o le ammissioni delle parti su questioni considerate, comprese le eventuali provvisorie ordine che potrebbe essere necessario o concordati dalle parti.

b) Qualora l’azione proceda al processo, l’ordinanza contiene un considerando di quanto segue:

(1) Fatti indiscusso, ha ammesso, e quelli che non hanno bisogno di essere dimostrata ai sensi della Sezione 16 della presente Regola;

(2) problematiche legali a essere contestato;

(3) Prove, tra cui oggetti e documenti, che sono stati indicati e sarà presentato;

(4) i Nomi dei testimoni che saranno presentati e la loro testimonianza in forma di dichiarazioni; e

(5) Pianificazione della presentazione delle prove.

(c) L’ordinanza cautelare contiene anche una direttiva al pubblico ministero di comparire per lo Stato e di adottare misure per prevenire la collusione tra le parti in qualsiasi fase del procedimento e la fabbricazione o la soppressione delle prove durante il processo nel merito.

(d) Le parti non possono sollevare questioni o presentare testimoni e prove diverse da quelle indicate nell’ordine preliminare.

L’ordine controlla il processo del caso, a meno che non sia modificato dal tribunale per prevenire l’ingiustizia manifesta.

e) Le parti hanno cinque giorni di tempo dal ricevimento dell’ordine preventivo per proporre correzioni o modifiche.

Sec.16. Compromesso proibito. – La corte non devono permettere che il compromesso vietati questioni, come il seguente:

(a) Lo stato civile delle persone;

(b) La validità di un matrimonio o di separazione legale;

(c) Qualsiasi motivo per la separazione;

(d) il supporto Futuro;

(e) La competenza del tribunale; e

(f) Futuro legittimo.

Sec.17. Prova. –

(1) Il giudice che presiede conduce personalmente il processo del caso. Non è ammessa alcuna delega del ricevimento delle prove ad un commissario, salvo per quanto riguarda le questioni relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi.

(2) I motivi della dichiarazione di nullità assoluta o dell’annullamento del matrimonio devono essere provati. Nessuna sentenza sulle memorie, giudizio sommario, o confessione di sentenza sono ammessi.

(3} Il tribunale può ordinare l’esclusione dall’aula di tutte le persone, compresi i membri della stampa, che non hanno un interesse diretto nel caso. Tale ordine può essere fatto se la corte stabilisce sul record che richiedere a una parte di testimoniare in tribunale non migliorerebbe l’accertamento della verità; causerebbe alla parte danni psicologici o incapacità di comunicare efficacemente a causa di imbarazzo, paura o timidezza; violerebbe il diritto di una parte alla privacy; o sarebbe offensivo per la decenza o la morale pubblica.

(4) Nessuna copia deve essere presa né alcun esame o lettura dei record del caso o parti di esso essere fatta da qualsiasi persona diversa da una parte o consiglio di una parte, se non per ordine del tribunale.

Sec.18. Memorandum. – Il tribunale può richiedere alle parti e al pubblico ministero, in consultazione con l’Ufficio del procuratore generale, di presentare i rispettivi memorandum a sostegno delle loro richieste entro quindici giorni dalla data di chiusura del processo. Può richiedere all’Ufficio del Procuratore generale di presentare il proprio memorandum se il caso è di interesse significativo per lo Stato. Nessun altro memorie o documenti possono essere presentati senza permesso di tribunale. Dopo la scadenza del termine qui previsto, il caso sarà considerato presentato per decisione, con o senza i memorandum.

Sec.19. Decisione. –

(1) Se il giudice pronuncia una decisione di accoglimento della domanda, dichiara che il decreto di nullità assoluta o il decreto di annullamento sono emessi dal giudice solo dopo il rispetto degli articoli 50 e 51 del codice della famiglia come attuato in base alla norma sulla liquidazione, partizione e distribuzione delle proprietà.

(2) Le parti, tra cui l’avvocato generale e il pubblico ministero, devono essere notificate con copia della decisione personalmente o per posta raccomandata. Se il convenuto citato mediante pubblicazione non compare nel ricorso, la parte dispositiva della decisione è pubblicata una volta su un giornale di circolazione generale.

(3) La decisione diventa definitiva alla scadenza di quindici giorni dalla notifica alle parti. L’iscrizione della sentenza è effettuata se nessuna mozione di riesame o nuovo processo o appello è presentata da una delle parti, dal pubblico ministero o dall’avvocato generale.

(4) Al momento della definitività della decisione, il tribunale emetterà immediatamente il decreto corrispondente se le parti non hanno proprietà.

Se le parti hanno proprietà, il tribunale osserva la procedura prescritta nella Sezione 21 di questa regola.

L’iscrizione della sentenza è registrata nel registro civile in cui è stato registrato il matrimonio e nel Registro civile in cui si trova il Tribunale di famiglia che accoglie la richiesta di dichiarazione di nullità assoluta o annullamento del matrimonio.

Sec.20. Appello. –

(1) Pre-condizione. – Nessun ricorso contro la decisione è ammesso a meno che il ricorrente non abbia presentato una mozione di riesame o un nuovo processo entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.

(2) Avviso di ricorso. – Una parte lesa o l’avvocato generale può impugnare la decisione presentando un avviso di ricorso entro quindici giorni dalla notifica di rifiuto della mozione di riesame o di nuovo processo. Il ricorrente trasmette copia dell’avviso di ricorso alle parti avverse.

Sec.21. Liquidazione, spartizione e distribuzione, custodia, sostegno dei figli comuni e consegna dei loro legittimi presuntivi. – Al momento dell’ingresso della sentenza di concedere la petizione, o, in caso di ricorso, al momento del ricevimento dell’iscrizione della sentenza della corte d’appello di concessione la domanda, il Tribunale della Famiglia, su proposta di una delle parti, deve procedere con la liquidazione, la separazione e la distribuzione della proprietà dei coniugi, compreso di custodia, supporto ai comuni i bambini e la consegna dei loro presuntiva legitimes ai sensi degli Articoli 50 e 51 del Codice di Famiglia, a meno che tali questioni erano state giudicate in precedenti procedimenti giudiziari.

Sec.22. Emissione di decreto di dichiarazione di nullità assoluta o annullamento del matrimonio.-

(a) Il giudice emette il Decreto dopo:

(1) la Registrazione della voce del giudizio di concessione la domanda di dichiarazione di nullità o di annullamento del matrimonio Civile e del Registro di sistema in cui è stato celebrato il matrimonio e di stato Civile del luogo in cui il Tribunale per la Famiglia, si trova;

(2) Registrazione di il ha approvato la partizione e la distribuzione della proprietà dei coniugi, nell’apposito Registro degli Atti in cui gli immobili si trovano; e

(3) La consegna dei presunti figli legittima in contanti, proprietà o titoli sani.

(b) Il giudice cita nel Decreto la parte dispositiva della sentenza inserita e allega al Decreto l’atto di spartizione approvato.

Ad eccezione dei bambini di cui agli articoli 36 e 53 del Codice della famiglia, il tribunale ordina al cancelliere civile locale di rilasciare un certificato di nascita modificato che indichi il nuovo stato civile dei bambini colpiti.

Sec.23. Registrazione e pubblicazione del decreto; decreto come migliore prova. –

(a) La parte prevalente provvede all’iscrizione del Decreto nel Registro civile in cui è stato registrato il matrimonio, nel Registro civile del luogo in cui è situato il Tribunale della famiglia e nell’Ufficio nazionale del Censimento e delle Statistiche. Egli riferisce al tribunale il rispetto di questo requisito entro trenta giorni dal ricevimento della copia del decreto.

(b) Nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata mediante pubblicazione, le parti devono far pubblicare il Decreto una volta su un giornale di circolazione generale.

(c) Il decreto registrato deve essere la prova migliore per dimostrare la dichiarazione di nullità assoluta o l’annullamento del matrimonio e deve servire come avviso a terzi per quanto riguarda le proprietà del richiedente e convenuto, nonché le proprietà o presunti legittime consegnati ai loro figli comuni.

Sec.24. Effetto della morte di una parte; dovere del tribunale di famiglia o del tribunale d’appello. –

(a) Nel caso in cui una parte muoia in qualsiasi fase del procedimento prima dell’entrata in vigore della sentenza, il tribunale ordina la chiusura e la risoluzione del caso, fatta salva la liquidazione della successione in un procedimento adeguato presso i tribunali ordinari.

(b) Se la parte muore dopo l’entrata della sentenza di nullità o annullamento, la sentenza è vincolante per le parti e i loro successori nell’interesse della liquidazione della proprietà nei tribunali regolari.

Sec.25. Efficacia. – Questa norma entra in vigore il 15 marzo 2003 dopo la sua pubblicazione su un giornale di circolazione generale entro il 7 marzo 2003.

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